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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1039 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2018 relativo all'autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione.
Nell’articolo 9 sono riportate le condizioni di immissione sul mercato delle sostanze tal quali, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le suddette sostanze prodotti in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018.
Il regolamento entra in vigore il 13 agosto 2018.